Il CONTO ENERGIA è il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici promosso nel 2005 dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e poi rinnovato nel 2006 e 2007 con modifiche ed integrazioni. Gli incentivi vengono erogati in “CONTO ENERGIA“ cioè sulla base dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati e contabilizzata dal Gestore della Rete Elettrica Nazionale (GSE) in modo da corrispondere, al Soggetto Responsabile dell’impianto, una tariffa agevolata per ogni kilowattora prodotto. Attraverso il “CONTO ENERGIA” la produzione di elettricità di un impianto fotovoltaico è remunerata e garantita dallo Stato per 20 anni.
L’incentivazione in CONTO ENERGIA offre un duplice vantaggio per il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico:
* La remunerazione dell’investimento iniziale dell’impianto in base alla produzione di energia elettrica dello stesso attraverso la corresponsione di una somma di denaro (incentivo) per ogni kilowattora prodotto. Tale remunerazione è garantita dallo Stato per 20 anni e permette non solo il recupero dell’investimento in circa 9 – 10 anni, ma guadagni che iniziano dal 9° - 10° anno fino al 20°, per un ammontare rispetto al costo iniziale dell’impianto di circa il 170%( per gli Enti Locali tale percentuale è superiore perché godono di tariffe incentivanti più favorevoli).
* L’uso dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e quindi il conseguente risparmio di energia elettrica sin dal primo mese di vita dell’impianto, fino alla fine della vita utile dello stesso (35-45 anni circa)
SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL CONTO ENERGIA
* le persone fisiche
* le persone giuridiche
* gli Enti Pubblici (con tariffe più favorevoli)
* i condomini di unità abitative e/o di edifici
I requisiti di base previsti da Decreto per gli impianti solari fotovoltaici sono :
* potenza nominale non inferiore a 1 kW
* essere obbligatoriamente collegati alla rete elettrica
* essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti
* non beneficiare o non aver beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
* Nel decreto vengono definite 3 tipologie di impianto a seconda del grado di integrazione architettonica o funzionale in strutture edilizie o elementi di arredo urbano :
* Impianti fotovoltaici “non integrati”
Sono gli impianti con moduli ubicati al suolo o in modo non complanare alle superfici su cui sono posizionati.
* Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati”
I moduli non sostituiscono i materiali che costituiscono le superfici di appoggio ma sono posizionati sopra gli elementi di arredo urbano, superfici esterne di edifici, strutture edilizie. Sono installati:
- su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati
- in modo complanare alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate) o agli elementi di arredo urbano e viario
* Impianti fotovoltaici “con integrazione architettonica”
- I moduli sostituiscono integralmente i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, mantenendo la stessa inclinazione e funzionalità architettonica
- I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie
- I moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interni all’edificio
- I moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti)
- I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole o pannelli fonoassorbenti di barriere acustiche
- I moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti
- I moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
- I moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane
- I moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti
La recente Legge Finanziaria 2008 all’Art. 2 Commi 173 e 174 ha previsto una deroga a tale classificazione a favore degli Enti Pubblici ai quali, nel caso di installazione di impianti anche non integrati o parzialmente integrati, va corrisposta la massima tariffa incentivante, come se l’impianto fosse realizzato in integrazione architettonica totale.
Pertanto, in base alla potenza nominale dell’impianto e alla tipologia di integrazione dello stesso, si differenziano le tariffe incentivanti del CONTO ENERGIA secondo la seguente Tabella:
L’incentivazione in CONTO ENERGIA offre un duplice vantaggio per il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico:
* La remunerazione dell’investimento iniziale dell’impianto in base alla produzione di energia elettrica dello stesso attraverso la corresponsione di una somma di denaro (incentivo) per ogni kilowattora prodotto. Tale remunerazione è garantita dallo Stato per 20 anni e permette non solo il recupero dell’investimento in circa 9 – 10 anni, ma guadagni che iniziano dal 9° - 10° anno fino al 20°, per un ammontare rispetto al costo iniziale dell’impianto di circa il 170%( per gli Enti Locali tale percentuale è superiore perché godono di tariffe incentivanti più favorevoli).
* L’uso dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e quindi il conseguente risparmio di energia elettrica sin dal primo mese di vita dell’impianto, fino alla fine della vita utile dello stesso (35-45 anni circa)
SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL CONTO ENERGIA
* le persone fisiche
* le persone giuridiche
* gli Enti Pubblici (con tariffe più favorevoli)
* i condomini di unità abitative e/o di edifici
I requisiti di base previsti da Decreto per gli impianti solari fotovoltaici sono :
* potenza nominale non inferiore a 1 kW
* essere obbligatoriamente collegati alla rete elettrica
* essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti
* non beneficiare o non aver beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
* Nel decreto vengono definite 3 tipologie di impianto a seconda del grado di integrazione architettonica o funzionale in strutture edilizie o elementi di arredo urbano :
* Impianti fotovoltaici “non integrati”
Sono gli impianti con moduli ubicati al suolo o in modo non complanare alle superfici su cui sono posizionati.
* Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati”
I moduli non sostituiscono i materiali che costituiscono le superfici di appoggio ma sono posizionati sopra gli elementi di arredo urbano, superfici esterne di edifici, strutture edilizie. Sono installati:
- su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati
- in modo complanare alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate) o agli elementi di arredo urbano e viario
* Impianti fotovoltaici “con integrazione architettonica”
- I moduli sostituiscono integralmente i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, mantenendo la stessa inclinazione e funzionalità architettonica
- I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie
- I moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interni all’edificio
- I moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti)
- I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole o pannelli fonoassorbenti di barriere acustiche
- I moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti
- I moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
- I moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane
- I moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti
La recente Legge Finanziaria 2008 all’Art. 2 Commi 173 e 174 ha previsto una deroga a tale classificazione a favore degli Enti Pubblici ai quali, nel caso di installazione di impianti anche non integrati o parzialmente integrati, va corrisposta la massima tariffa incentivante, come se l’impianto fosse realizzato in integrazione architettonica totale.
Pertanto, in base alla potenza nominale dell’impianto e alla tipologia di integrazione dello stesso, si differenziano le tariffe incentivanti del CONTO ENERGIA secondo la seguente Tabella:

N.B. Per gli Enti locali va applicata sempre la tariffa massima (come per impianti integrati)
MODALITÁ DI CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO IN PARALLELO ALLA RETE ELETTRICA
Gli impianti fotovoltaici incentivati con il CONTO ENERGIA, funzionano in parallelo alla rete elettrica, ma godono di regimi di connessione differenti a seconda che la potenza nominale d’impianto sia inferiore o superiore a 20 kWp.
* IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA INFERIORE A 20 kWp
Gli impianti di tale dimensione godono del cosiddetto “Regime di Scambio sul posto” una modalità di connessione alla rete elettrica che permette di “accumulare” energia elettrica nella rete (che può essere vista come una batteria di accumulo) e prelevarla quando serve indifferentemente se di giorno o di sera. Alla fine dell’anno viene effettuato un saldo di energia elettrica tra l’energia prodotta e l’energia prelevata integrando la “bolletta elettrica” se l’utenza ha prelevato più di quanto ha prodotto, o avendo un “credito energetico” da consumare entro i successivi tre anni in caso di produzione superiore ai consumi.
* IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA SUPERIORE A 20 kWp
Gli impianti di potenza superiore a 20 kWp godono di un regime di connessione basato sulla cessione in rete dell’energia elettrica prodotta eccedente quella utilizzata nel momento in cui è stata prodotta, e “venduta” al Gestore della Rete Locale ad una tariffa minima garantita fissata dall’Autorità Per l’Energia Elettrica ed il Gas a seconda della produzione media annua dell’impianto.
Sono state introdotti anche degli aumenti nelle tariffe assegnate grazie all'istituzione di premi per i soggetti energeticamente efficienti.
Per qualsiasi altra informazione visita il sito www.gse.it














