Nuovo Conto Energia
| INFORMAZIONI GENERALI SUL NUOVO CONTO ENERGIA |
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| 2.1 | Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico? Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
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| 2.2 | Chi può beneficiare dell’incentivazione? Possono beneficiare dell’incentivazione:
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| 2.3 | A quale energia viene riconosciuto l’incentivo? L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
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| 2.4 | I soggetti idonei non ammessi al beneficio dell’incentivo per esaurimento del limite di potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007? No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio 2007 senza che venga riconosciuta loro alcuna priorità.
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| 2.5 | Sono previsti incentivi per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07? Si, sono previsti incentivi purché gli impianti siano stati realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 e purché non beneficino o non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti.
I soggetti responsabili di tali impianti devono inoltrare la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07 (13 aprile 2007) pena la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. La tariffa applicata è quella prevista dall’articolo 6 del DM 19 febbraio 2007 per gli impianti entrati in esercizio nel 2007. |
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| 2.6 | Per gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio amorfo da persone fisiche entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07 sono previsti incentivi? No, poiché non sono realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006.
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| 2.7 | A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico? Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31 dicembre 2008. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale. Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
L’articolo 1 comma 173 della legge 244 del 24/12/2007- Legge Finanziaria 2008 - prevede che “Nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 12 del DM 19 febbraio 2007, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto, ovvero hanno diritto alla tariffa incentivante come totale integrazione. Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010. |
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| 2.8 | Quali sono gli enti locali che hanno diritto alla tariffa incentivante massima secondo la finanziaria 2008? Ai fini dell’applicazione della finanziaria 2008, si applica la definizione fornita nell’articolo 2 del TUEL (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali):
“Si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni” “Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi in cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. |
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| 2.9 | Quali impianti possono accedere all’incentivazione? Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
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| 2.10 | Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico? No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
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| 2.11 | Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007? Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
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| 2.12 | Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007? I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. |
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| 2.13 | Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata? La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
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| 2.14 | Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti? Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
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| 2.15 | L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti? Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999. Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010. |
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| 2.16 | Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE? Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
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| 2.17 | Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi? A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la convenzione tramite portale web.
Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile. A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE. |
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| 2.18 | Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere? Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo. Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE. |
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| INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE TARIFFE INCENTIVANTI |
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| 2.19 | Quale l’iter per accedere alle tariffe incentivanti? L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:
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| 2.20 |
Per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW, quale è la data di riferimento per l'entrata in esercizio dell'impianto, da cui far decorrere il termine di sessanta giorni entro cui il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti del "conto energia"? Per gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW, per i quali l'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta è sempre a cura dell'impresa distributrice territorialmente competente, il GSE prende come riferimento per individuare l'entrata in esercizio la prima data utile a decorrere dalla quale risultano installati sia il contatore dell'energia prodotta sia il contatore di connessione alla rete. Tale data è riportata sul verbale di attivazione delle apparecchiature di misura, rilasciato dall'impresa distributrice. Se in quella data fossero presenti anomalie tecniche relative all'impianto o alla rete tali da non consentire il parallelo dell'impianto alla rete, questa situazione deve essere esplicitamente segnalata nel menzionato verbale. In questo caso farà fede la data di entrata in esercizio dal soggetto responsabile in sede di richiesta delle tariffe incentivanti. Se nei verbali non sono evidenziate anomalie tecniche, eventuali dichiarazioni di entrata in esercizio con data successiva a quella riportata nel suddetto verbale di attivazione dei contatori, devono essere comprovate da una dichiarazione del gestore elettrico territorialmente competente. |
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| 2.21 | Come deve essere preparata la documentazione per la richiesta dell'incentivo e del premio? È necessario utilizzare il portale del GSE (https://fotovoltaico.gsel.it) e compilare le apposite sezioni come indicato nella Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo del portale web riportata sul sito del GSE.
Si ricorda che è possibile inserire i dati per la richiesta di premio per l'uso efficiente dell'energia solo a valle della richiesta dell'incentivo per l'impianto fotovoltaico. |
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| 2.22 | A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al premio aggiuntivo? Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione.
La documentazione, in plico sigillato riportante l’intestazione “GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi dei DM 19 febbraio 2007”, deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell’accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell’incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso). L'Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30. |
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| 2.23 | E' reperibile un fac-simile di richiesta? No, bisogna utilizzare il portale del GSE che consente la stampa della richiesta di incentivazione.
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| 2.24 | E’ necessario apporre la marca da bollo sulla richiesta? Non è necessario.
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| 2.25 | Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nella richiesta di incentivo? La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico.
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| 2.26 | Come si individua la data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico? La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:
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| 2.27 | Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l’inserimento dei dati relativi all’impianto e la richiesta di concessione della tariffe incentivanti? Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati.
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| 2.28 | Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante? Secondo quanto indicato nell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 e dalla delibera AEEG 90/07 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti (fatte salve integrazioni nella delibera di prossima emanazione):
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| 2.29 | E' necessario allegare alla richiesta una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente? Sì. La fotocopia, non autenticata, della carta di identità del soggetto responsabile in corso di validità deve essere allegata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale del GSE (Allegato A4) (vedi FAQ 2.35).
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| 2.30 | Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla richiesta anche il “camerale”? Non è richiesto.
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| 2.31 | Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell’edificio? Non è richiesto.
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| 2.32 | E’ necessario allegare un preventivo di spesa alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti? Non è richiesto.
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| 2.33 | E’ possibile ricorrere all’aiuto di un esperto per la compilazione e l’invio delle comunicazioni? Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressamente.
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| 2.34 | Come deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario utilizzare il modello stampato dal portale del GSE (Allegato A4).
A norma del DPR 445/00 l'autenticità di una istanza da produrre ai gestori di pubblico servizio può essere garantita mediante la presentazione della istanza sottoscritta in originale unitamente a fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Nella dichiarazione dovranno essere attestati:
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| 2.35 | Per gli impianti maggiori di 50 kW è ancora necessario costituire ed allegare alla domanda di richiesta di accesso alle tariffe incentivanti cauzione a favore del GSE? Non è richiesto.
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