Conto Energia
Fotovoltaico, il 6 luglio 2013 fine degli incentivi del "Quinto Conto energia"
Il 6 luglio 2013 cessano gli incentivi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici previsti dal "Quinto Conto energia" (Dm 5 luglio 2012). Lo stabilisce l'Authority per l'energia nella delibera 6 giugno 2013, n. 250/2013/R/EFR.
Il decreto MinSviluppo economico 5 luglio 2012 (istitutivo del cosiddetto "Quinto Conto energia") ha previsto che al raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro sarebbe scattato l'ultimo mese di vigore delle agevolazioni per gli impianti fotovoltaici fissate dallo stesso decreto. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di dare ufficialmente lo stop.
Poiché il Gestore dei servizi energetici — l'Ente che eroga gli incentivi per le fonti rinnovabili — ha comunicato che il 6 giugno 2013 è stata raggiunta la soglia dei 6,7 miliardi di euro, l'Authority ha prontamente deciso, ai sensi del Dm 5 luglio 2012, che dal 6 giugno 2013 sono partiti gli ultimi 30 giorni di vigenza delle agevolazioni, che si chiuderanno quindi il 6 luglio 2013.
QUINTO CONTO ENERGIA
A soli quattordici mesi dall’avvio del IV Conto Energia per l’incentivazione del solare fotovoltaico, è approvato in via definitiva, il 9 luglio 2012, il testo del V Conto Energia per l’incentivazione del fotovoltaico.
L’11 aprile 2012 è stato varato dal Ministro per lo Sviluppo Economico C. Passera, il primo schema di decreto ministeriale relativo al quinto conto energia per l’incentiva- zione del solare fotovoltaico, tre mesi dopo il testo è stato approvato nella sua versio- ne definitiva, dopo essere passato al vaglio dell’ Autorità per l’Energia e della Confe- renza Unificata Stato Regioni.
In realtà nuove disposizioni ed aggiornamenti erano già previsti dal decreto del IV Conto Energia (per la precisione, dall’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011) qualora i costi cumulativi degli incentivi avessero superato complessiva- mente la soglia di 6 miliardi di euro.
Quando entra in vigore il V Conto Energia
Il quinto conto energia entra in vigore 45 giorni dopo il raggiungimento della soglia dei 6 miliardi di euro di costo cumulativo degli incentivi. La data esatta, fissata in re- lazione al raggiungimento di tale soglia, è stata fissata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed è prevista per LUNEDI' 27 AGOSTO 2012.
Per le amministrazioni pubbliche, invece, il quinto conto energia entrerà in vigore solo dopo il 31 dicembre 2012. Gli impianti realizzati quindi su edifici pubblici o su aree delle pubbliche amministrazioni potranno usufruire fino a dicembre 2012 delle condizioni incentivanti più favorevoli.
Cosa prevede il V Conto Energia Fotovoltaico
Innanzitutto, prevede un tetto annuale di spesa: il quinto conto energia prevede un tetto massimo per gli incentivi di 700 milioni di euro annui, (inizialmente era di 500 milioni di €).
Secondariamente: tra le novità principali del decreto ci sono nuovi criteri di priorità e di iscrizione al registro per gli impianti fotovoltaici idonei ad accedere agli incentivi. Solo gli impianti fotovoltaici al di sotto dei 12 Kwp di potenza installata possono ac- cedere agli incentivi senza passare attraverso l’iscrizione al registro curato dal Gse. Tutti gli altri impianti al di sopra dei 12 Kwp di potenza dovranno iscriversi al regi-
stro che definirà una graduatoria di accesso agli incentivi.
Ci sono però alcune categorie di impianti che possono evitare l’iscrizione al registro pur essendo sopra i 12 Kw.
Chi può bypassare l’ iscrizione al registro
Le seguenti categorie:
- gli impianti tra i 12 ed i 20 Kw di potenza che accettano di farsi decurtare la tariffa incentivante del 20%
- gli impianti fotovoltaici inferiori ai 50 Kw di potenza realizzati su tetti e tettoie al posto di eternit o amianto
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
- gli impianti a concentrazione
- gli impianti posti su edifici ed aree della pubblica amministrazione aggiudicati a se- guito di gara d’appalto.
(Per gli ultimi tre punti c’è il limite dei 50 milioni di euro di costo cumulato degli in- centivi per ciascuna tipologia).
Priorità di iscrizione al registro
In ordine di importanza indichiamo i principali criteri indicati nel decreto che defini- scono le priorità di inserimento nel registro.
Il primo principale fattore di priorità è la realizzazione di impianti in sostituzione di eternit e amianto sui tetti di edifici e capannoni.
Come secondo principale criterio di priorità c’è la classe energetica dell’edificio su cui è posto l’impianto: la classe energetica maggiore avrà priorità di accesso al registro. L’edificio deve essere comunque almeno di classe D o superiore.
Questo dovrà essere infatti dotato obbligatoriamente di certificazione energetica in corso di validità al momento della richiesta di iscrizione al registro incentivi.
Altri criteri di priorità sono: impianti realizzati con componenti “made in EU” , im- pianti realizzati su siti contaminati o discariche esaurite, e impianti realizzati, nell’ or- dine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche.
Altri due “insoliti” criteri sono:
- la facoltà di richiedere, da parte del soggetto responsabile dell’impianto fotovoltai- co, uno sconto del 5% sulla tariffa incentivante: se un titolare impianto è disposto a chiedere meno incentivo, avrà priorità di accesso al registro
- la priorità per gli impianti fino ai 200 Kw di potenza asserviti ad attività produttive Altri criteri di priorità sono infine: il momento di presentazione delle richieste, ovve- ro la data di ottenimento delle autorizzazioni, ed il dimensionamento dell’impianto
agevolando le potenze minori.
Le tariffe incentivanti
L'incentivo è distribuito attraverso una tariffa incentivante che prevede:
- una quota omnicomprensiva - una quota autoconsumo
La prima è omnicomprensiva in quanto include in sè la componente di incentivazio- ne e la componente di valorizzazione dell’energia prodotta e immessa in rete. In al- tre parole: se prima c’erano da un lato la tariffa incentivante e dall’altro i rimborsi dello scambio sul posto (o del ritiro dedicato), il nuovo regime prevede una tariffa “forfettaria” che include entrambi queste componenti incentivanti. Non c’è più quin- di tariffa incentivante e vendita, ma una tariffa unica omnicomprensiva.
La tariffa omnicomprensiva è riconosciuta all’energia prodotta e immessa in rete.
La seconda tariffa, la tariffa autoconsumo, è invece assegnata alla quota di energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico ed autoconsumata.
Nel nuovo conto energia ci sono anche i premi per la sostituzione di eternit e amianto col fotovoltaico e per gli impianti realizzati con componenti “made in europe”. Val- gono sul premio per l’autoconsumo e sulla tariffa omnicomprensiva:
•per impianti inferiori ai 20 kW in sostituzione dell’amianto: 30 euro/MWh fino a tutto il 2013
20 euro/Mwh fino al 2014
10 euro/MWh dal 2015 in poi;
•per gli impianti con componenti “made in EU” il premio è di: 20 euro/MWh fino a tutto il 2013
10 euro/Mwh fino al 2014
5 euro/MWh dal 2015
•per gli impianti sopra i 20 kW in sostituzione dell’amianto il premio è di: 20 euro/MWh fino a tutto il 2013
10 euro/Mwh fino al 2014
5 euro/MWh dal 2015
Anche nel quinto conto energia, inoltre, c’è la differenziazione tariffaria tra impianti su edifici ed “altri impianti fotovoltaici“.
Ed anche nel quinto conto energia, infine, agli impianti installati su serre, pergole, tet- toie, pensiline e barriere acustiche è riconosciuta una tariffa incentivante pari alla me- dia aritmetica tra quella riconosciuta per gli impianti “su edifici” e gli “altri impianti fotovoltaici”.
Le serre fotovoltaiche, per essere riconosciute come tali ai fini degli incentivi, devono avere la copertura occupata dai pannelli fotovoltaici per non più del 30% della super- ficie totale della coperura stessa, o meglio: la “proiezione al suolo dei moduli fotovol- taici” non deve superare il 30% della superficie totale occupata dalla serra.
Per il primo semestre di applicazione del V Conto Energia, il decreto prevede le se- guenti tariffe incentivanti:
Quinto conto energia fotovoltaico : tariffe incentivanti - primo semestre (2012 - 2013)
I requisiti per accedere alle tariffe incentivanti
Gli impianti fotovoltaici, per accedere agli incentivi, devono avere almeno uno dei se- guenti requisiti:
- essere installati su edifici dotati di certificazione energetica in corso di validità - essere installati in sostituzione di amianto o eternit

- essere installati su pergole, serre, fabbricati rurali, barriere acustiche, tettoie o pensi- line
- essere installati su discariche esaurite o siti contaminati
- essere installati secondo le direttive dell’articolo 65 del decreto liberalizzazioni.
Le spese di gestione pratiche a Gse
Un ultimo punto di novità è il pagamento di spese di gestione pratica al gse con nuo- vi criteri: a partire dal 1 gennaio 2013 il Gse chiederà 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia autoprodotta e incentivata.
Per i nuovi impianti incentivati ai sensi del V Conto Energia, invece, andranno versa- ti:
•3 euro per chilowatt di potenza per gli impianti fino a 20 Kw di potenza •2 euro per quelli maggiori
La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incen- tivante, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, devono essere inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predispo- sto dal GSE sul proprio sito www.gse.it.
Gli incentivi NON SONO APPLICABILI se in relazione all’impianto fotovoltaico sono state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.
















